Art. 1
Aiuti di Stato
In vigore dal 16 set 2009
Il regolamento (CE) n. 1692/2006 è così modificato:
1)
all’ è aggiunta la seguente lettera:
«p)
“merci”: ai fini del calcolo delle «tonnellate/km» trasferite su strada, le merci trasportate, l’unità di trasporto intermodale più il veicolo stradale, comprese le unità di trasporto intermodale vuote e i veicoli stradali vuoti, nel caso in cui siano trasferiti su strada.»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le azioni sono presentate da imprese o consorzi stabiliti negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
azioni per le autostrade del mare; all’interno dell’Unione europea queste azioni sono coerenti con le caratteristiche del progetto prioritario delle autostrade del mare definito nel quadro della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*1);
(*1)
GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.»;"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le specifiche condizioni per l’erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono stabilite nell’allegato.»;
4)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Aiuti di Stato
Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato.»;
5)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Presentazione di azioni
Le azioni sono presentate alla Commissione in conformità delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. Le presentazioni contengono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dei criteri di cui all’articolo 9.
Se necessario, la Commissione fornisce assistenza ai richiedenti per facilitare il procedimento di presentazione, per esempio mediante un help-desk on line.»;
6)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario
Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a)
degli obiettivi di cui all’;
b)
delle condizioni stabilite nella colonna appropriata dell’allegato;
c)
del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale;
d)
dei relativi benefici ambientali delle azioni e dei relativi benefici delle azioni in termini di riduzione dei costi esterni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne. Attenzione specifica è data alle azioni che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore;
e)
della complessiva sostenibilità delle azioni.
La Commissione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10, adotta la decisione di concedere un contributo finanziario.
La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.»;
7)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una comunicazione sui risultati ottenuti dai programmi Marco Polo nel periodo 2003-2010. La Commissione presenta tale comunicazione prima di elaborare una proposta per un terzo programma Marco Polo e tiene conto delle osservazioni contenute nella comunicazione al momento dell’elaborazione di detta proposta.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«2 bis. La comunicazione di cui al paragrafo 2 tratta in particolare quanto segue:
—
l’impatto del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma “Marco Polo” relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (*2),
—
le esperienze in materia di gestione del programma da parte dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione,
—
la necessità di differenziare tra i modi di trasporto in riferimento alle condizioni per la concessione del contributo finanziario, in base alla sicurezza, alle prestazioni ambientali e all’efficienza energetica,
—
l’efficacia dell’azione per la prevenzione dei trasporti su strada,
—
la necessità di istituire un’assistenza orientata alla domanda nella fase di presentazione delle domande, tenendo conto delle necessità delle piccole e microimprese di trasporto,
—
il riconoscimento della recessione economica quale motivo eccezionale per prorogare la durata delle azioni,
—
la riduzione delle soglie di ammissibilità specifica per azioni specifiche del prodotto,
—
la possibilità di indicare i valori delle soglie minime di finanziamento per le azioni proposte in termini di efficienza energetica e benefici ambientali oltre che di tonnellate/km trasferite,
—
l’opportunità di inserire “unità di trasporto” nella definizione del termine “merci”,
—
la disponibilità di rassegne annuali complete delle azioni che sono state cofinanziate,
—
la possibilità di assicurare la coerenza tra il programma, il Piano d’azione per la logistica e la RTE-T, adottando le misure appropriate al fine di coordinare l’assegnazione dei fondi comunitari, in particolare per le autostrade del mare,
—
la possibilità di rendere ammissibili le spese sostenute in un paese terzo se l’azione è effettuata da imprese di uno Stato membro,
—
la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del settore della navigazione interna e delle sue piccole e medie imprese, per esempio per mezzo di un apposito programma per il settore della navigazione interna,
—
la possibilità di estendere il programma ai paesi confinanti, e
—
la possibilità di un ulteriore adeguamento del programma per gli Stati membri costituiti da isole o arcipelaghi.
(*2)
GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1
»;"
8)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal 14 dicembre 2006.
I contratti relativi alle azioni realizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continuano a essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario.»;
9)
l’allegato I del regolamento (CE) n. 1692/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento;
10)
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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