Art. 1
Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati
In vigore dal 16 set 2009
Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l’analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l’innovazione nelle imprese e la società europea dell’informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l’analisi della società dell’informazione.»;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d’esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*1) riguardante la trasmissione di dati riservati.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.
3. Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati.
(*1)
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;"
3)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Qualità statistica e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.»;
4)
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1006:oj#art-1