Art. 1

Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati

In vigore dal 16 set 2009
Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l’analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l’innovazione nelle imprese e la società europea dell’informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l’analisi della società dell’informazione.»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati 1.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d’esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*1) riguardante la trasmissione di dati riservati. 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri. 3.   Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati. (*1)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;" 3) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Qualità statistica e relazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi. 2.   Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.»; 4) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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