Art. 2

Divieti

In vigore dal 15 set 2009
Divieti La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:844:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieti (Art. 2 Regolamento (UE) 2009/844) — Testo vigente | Portale Normativo