Art. 2
In vigore dal 9 set 2009
Alle imprese che abbiano già presentato i bilanci a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 non è fatto obbligo di ripresentarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:824:oj#art-2