Art. 1
In vigore dal 9 set 2009
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:
1)
alla lettera a), punti 4, 5, 7, 8, 9 e 10, dopo «Grecia», è aggiunto: «(fino al 31 marzo 2010)»;
2)
alla lettera b), punto 2, è soppresso il terzo trattino;
3)
alla lettera c), punto 01, sono soppressi i termini «Grecia (Creta e Lesbo)»;
4)
alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
«4.
Grapevine flavescence dorée MLO
Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2011), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2011), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2011)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:823:oj#art-1