Art. 1

In vigore dal 9 set 2009
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato: 1) alla lettera a), punti 4, 5, 7, 8, 9 e 10, dopo «Grecia», è aggiunto: «(fino al 31 marzo 2010)»; 2) alla lettera b), punto 2, è soppresso il terzo trattino; 3) alla lettera c), punto 01, sono soppressi i termini «Grecia (Creta e Lesbo)»; 4) alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Grapevine flavescence dorée MLO Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2011), Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena) (fino al 31 marzo 2011), Italia (Basilicata) (fino al 31 marzo 2011)».
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