Art. 1

In vigore dal 7 set 2009
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal testo seguente: « 1.   I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*2). 2.   I prezzi rappresentativi sono indicati nell’allegato I del presente regolamento. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;" 2) l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 I dazi addizionali di cui all’ non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (*3), (CE) n. 539/2007 (*4), (CE) n. 616/2007 (*5), (CE) n. 1385/2007 (*6) e (CE) n. 536/2007 (*7). (*3)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9." (*4)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19." (*5)   GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3." (*6)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47." (*7)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.» "
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