Art. 1
In vigore dal 7 set 2009
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*2).
2. I prezzi rappresentativi sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
(*2)
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;"
2)
l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 6
I dazi addizionali di cui all’ non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (*3), (CE) n. 539/2007 (*4), (CE) n. 616/2007 (*5), (CE) n. 1385/2007 (*6) e (CE) n. 536/2007 (*7).
(*3)
GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9."
(*4)
GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19."
(*5)
GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3."
(*6)
GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47."
(*7)
GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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