Art. 1
Comunicazioni sul seguito dato
In vigore dal 1 set 2009
Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:
(1)
L'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
a)
al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni di cui all'articolo 9 costituiscono almeno il 25 % della targa.»
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato al primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità».
(2)
L'articolo 9 è così modificato:
a)
al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:»
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo, l'indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta.»
(3)
L'articolo 13 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Autorità di gestione e controllori»
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le verifiche che vanno effettuate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 o, nel caso dei programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, dai relativi controllori designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.»
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:
«3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, terzo comma, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, i relativi controllori conservano una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.
L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, i controllori competenti definiscono le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio che l'autorità di gestione stessa ovvero i controllori competenti stessi hanno identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno dall'autorità di gestione o dai controllori competenti.
4. L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, i controllori competenti stabiliscono per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tengono una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.»
(4)
All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Nella contabilità tenuta conformemente all'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli importi corrispondenti a un'irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell'articolo 28 del presente regolamento sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»
(5)
L'articolo 18 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, il rapporto di controllo annuale e il parere riguardano l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR.»
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i programmi con l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale coprono l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR.»
(6)
L'articolo 20 è modificato nel modo seguente:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
l'alinea è sostituito dal seguente:
«L'autorità di certificazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo di ogni anno successivo, una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:»
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l'anno precedente;»
iii)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l'impossibilità di un recupero nell'anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.»
iv)
sono aggiunti i seguenti commi:
«Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 28 sono comunicati per ciascun asse prioritario.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli importi corrispondenti a una irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell'articolo 28 sono identificati con il numero di riferimento di tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»
b)
Sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
«2bis Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), l'autorità di certificazione indica se chiede che la parte comunitaria sia finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
Se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione non chiede informazioni ai fini dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un'inchiesta su tale importo o non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero, la parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospettata o accertata.
2ter Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro entro la data di presentazione della dichiarazione convertono in euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se gli importi corrispondono alle spese registrate nella contabilità dell'autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le ultime spese.»
(7)
L'articolo 28 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, secondo comma, le lettere da l) a o) sono sostituite dalle seguenti:
«l)
il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l'operazione, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario;
m)
le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione in cui è stata constatata l'irregolarità e il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario;
n)
in caso di sospetto di frode e se non è stato effettuato alcun pagamento del contributo pubblico a favore di persone o di altre entità a norma della lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata individuata;
o)
il codice della regione o area in cui l'operazione è stata situata o effettuata, precisando il livello NUTS o altro;»
b)
al paragrafo 2, secondo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo l'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;
c)
casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.»
c)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.»
(8)
L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Comunicazioni sul seguito dato
1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo, informazioni dettagliate concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l'esito di tali procedimenti.
Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
a)
se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
b)
se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto comunitario o nazionale;
c)
le disposizioni che fissano le sanzioni;
d)
se è stata accertata una frode.
2. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.»
(9)
L'articolo 33 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Cooperazione con gli Stati membri»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, la Commissione, qualora ritenga che per la natura dell'irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione al comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi, istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (*1).
La Commissione informa ogni anno questo comitato e i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'entità dei fondi interessati dalle irregolarità e delle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e numero.
(*1)
GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.»
"
(10)
L'articolo 35 è soppresso.
(11)
L'articolo 36 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data di presentazione della notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzate dall'autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Se le spese non sono state contabilizzate dall'autorità di certificazione, viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.»
(12)
L'articolo 43 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Disposizioni generali»
b)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato all'interno di un istituto finanziario.
Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.
La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.
3. Quando le autorità di gestione o i fondi di partecipazione selezionano strumenti di ingegneria finanziaria, questi strumenti presentano un piano di attività o un altro documento appropriato.
I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione o, se del caso, il fondo di partecipazione.
L'accordo di finanziamento comprende almeno:
a)
la strategia e il piano d'investimento;
b)
le disposizioni per il controllo dell'attuazione;
c)
le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
d)
le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.»
c)
Il paragrafo 4 è così modificato:
i)
L'alinea è sostituito dal seguente:
«I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a una gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata in conformità alle norme applicabili:»
ii)
È aggiunto il seguente comma:
«I valori menzionati al primo comma possono essere aumentati dello 0,5 % per le regioni ultraperiferiche.»
d)
i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, nonché da garanzie per investimenti rimborsabili, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato. Questi rendimenti possono essere assegnati fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.
6. Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, che sono finanziati dagli strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.
7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private.»
(13)
L'articolo 44 è così modificato:
a)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Fondi di partecipazione»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:
a)
i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
b)
gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili;
c)
la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione;
d)
la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati;
e)
la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle autorità di gestione;
f)
la sorveglianza della realizzazione degli investimenti;
g)
le prescrizioni relative agli audit;
h)
le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria;
i)
le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento di cui al primo comma, lettera d) indicano almeno le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.»
c)
il paragrafo 3 è soppresso.
(14)
L'articolo 46 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Fondi per lo sviluppo urbano»
b)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese.
2. Ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti equivalenti e attraverso fondi propri.»
(15)
L'articolo 47 è sostituito dall'articolo seguente:
«Articolo 47
Interventi nel settore dell'edilizia abitativa
1. Nella determinazione delle zone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli Stati membri tengono conto di almeno uno dei seguenti criteri:
a)
un alto livello di povertà e di esclusione;
b)
un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
c)
un precario sviluppo demografico;
d)
un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
e)
un alto tasso di criminalità e delinquenza;
f)
un ambiente particolarmente degradato;
g)
un basso livello di attività economica;
h)
un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
i)
un valore immobiliare relativamente basso;
j)
un basso rendimento energetico degli edifici.
2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006:
a)
ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari;
b)
fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazione e riconversione di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.»
(16)
All'articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I costi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsabili se non rientrano nelle responsabilità istituzionali dell'autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, sorveglianza e controllo e se sono legati alle spese sostenute effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.»
(17)
All'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:
«Il primo e secondo comma si applicano unicamente alle operazioni approvate prima del 13 ottobre 2009 e per le quali gli Stati membri hanno deciso di non valersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera i), del regolamento (CE) n. 1080/2006.»
(18)
L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
(19)
L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
(20)
L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
(21)
Gli allegati X e XI sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento.
(22)
L'allegato XIV è sostituito dal testo figurante nell'allegato V del presente regolamento.
(23)
L'allegato XVIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato VI del presente regolamento.
(24)
Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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