Art. 1
In vigore dal 1 set 2009
In deroga all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, per le organizzazioni di produttori che hanno presentato una richiesta di modifica dei propri programmi operativi entro il termine di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono adottare una decisione in merito alle modifiche dei programmi operativi attuati nel 2009 entro e non oltre il 15 ottobre 2009. Tale decisione è adottata solo per motivi debitamente giustificati. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Storico versioni
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