Art. 1

In vigore dal 31 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato: 1) all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4, 5 e 6: «4.   Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1o dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni. 5.   La relazione di cui al paragrafo 4 contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. Gli Stati membri includono nella relazione almeno le informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato II bis. Nel caso della relazione da comunicare prima del 1o ottobre 2009, essa contiene le informazioni pertinenti per i periodi di 12 mesi 2008/2009 e 2007/2008. 6.   La relazione di cui al paragrafo 4 indica l’importo del prelievo sulle eccedenze versato a tutt’oggi all’autorità competente, il numero di produttori che a tutt’oggi contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze, il numero di casi in cui il prelievo deve essere ancora pagato e l’importo in questione, il numero di casi in cui non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta e l’importo in questione. Gli Stati membri comunicano le informazioni pertinenti utilizzando il formato di cui alla parte 2 dell’allegato II bis. La relazione da presentare prima del 1o ottobre 2009 include informazioni dettagliate sulla riscossione dei prelievi per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 2003/2004 o, nel caso degli Stati membri che hanno applicato il regolamento per la prima volta dopo il 2003/2004, per ciascun periodo di 12 mesi di applicazione. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come non ancora pagati.»; 2) dopo l’allegato II è inserito l’allegato II bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2009/793 — Testo vigente | Portale Normativo