Art. 7
Integrità e leggibilità nel tempo
In vigore dal 31 ago 2009
Integrità e leggibilità nel tempo
I sistemi di informazione garantiscono la protezione dell’integrità dei documenti notificati e conservati.
In particolare offrono le garanzie seguenti:
a)
consentono l’identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevedono misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file, metadati e fasi della procedura;
b)
sono dotati di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;
c)
impediscono, mediante vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contengono meccanismi di verifica dell’integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito delle modifiche;
d)
conservano in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
e)
salvaguardano i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);
f)
offrono procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l’accessibilità dei documenti per l’intero periodo di immagazzinamento previsto;
g)
sono corredati di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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