Art. 1
In vigore dal 28 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:
1)
all’articolo 7, paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2 bis. Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l’attuazione di un controllo, conformemente al punto 1.1.2.1 o al punto 1.1.2.2 dell’allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito “area a rischio ridotto”). Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:»;
2)
all’articolo 9, il paragrafo 1, lettera c) e i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«c)
quando è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento a prova di vettore.
2. Il primo paragrafo del presente articolo non si applica se il transito avviene:
a)
esclusivamente da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell’allegato V; o
b)
da o attraverso parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come “area a rischio ridotto” conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis.
3. Se gli animali soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell’allegato III, sezione A, non si applicano il trattamento degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la protezione degli animali di cui al paragrafo 1, lettera c).
4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:
“Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (data) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*1)
”.
(*1)
GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;"
(*1)
GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;"
3)
all’articolo 9 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:
“Animali conformi all’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007”.»;
4)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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