Art. 1

In vigore dal 26 ago 2009
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 17 al 21 agosto 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
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