Art. 1
Validità dei titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni di zucchero fuori quota nella campagna 2008/2009
In vigore dal 26 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 924/2008 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 950 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .»;
2)
è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Validità dei titoli di esportazione rilasciati per le esportazioni di zucchero fuori quota nella campagna 2008/2009
In deroga all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, la validità dei titoli di esportazione rilasciati dopo il 1o luglio 2009 per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, scade entro la fine del terzo mese successivo al mese nel corso del quale il titolo di esportazione è stato rilasciato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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