Art. 1
In vigore dal 25 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
(1)
All’articolo 3, paragrafo 3 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
funghi non coltivati del codice NC 0709 59 »;
(2)
All’articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.»;
(3)
Nell’allegato I, parte B, i punti 4, 6 e 10 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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