Art. 1

In vigore dal 25 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato: (1) All’articolo 3, paragrafo 3 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) funghi non coltivati del codice NC 0709 59 »; (2) All’articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.»; (3) Nell’allegato I, parte B, i punti 4, 6 e 10 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
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