Art. 1

In vigore dal 19 ago 2009
All’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1741/2006, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all’esportazione, le quantità di prodotti prelevate come campioni per il controllo materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 8, e non restituite successivamente saranno considerate come se non fossero state prelevate dalla quantità esportata.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:760:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo