Art. 1
In vigore dal 19 ago 2009
All’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1741/2006, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all’esportazione, le quantità di prodotti prelevate come campioni per il controllo materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 8, e non restituite successivamente saranno considerate come se non fossero state prelevate dalla quantità esportata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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