Art. 1
In vigore dal 13 ago 2009
All' del regolamento (CE) n. 1296/2008, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati come aperti dal 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, due contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di, rispettivamente, 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. È considerato come aperto dal 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.»
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