Art. 1
In vigore dal 6 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato come segue:
1)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:
a)
sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure
b)
figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.»;
2)
l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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