Art. 1

In vigore dal 5 ago 2009
In deroga all’articolo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l’esercizio contabile 2008 l’organo di collegamento dell’Italia trasmette alla Commissione le schede aziendali entro un termine di 15 mesi dopo la fine di detto esercizio.
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