Art. 1

Gestione finanziaria

In vigore dal 3 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l’indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.»; 2) all’articolo 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.»; 3) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Gestione finanziaria 1.   L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro. Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1). Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato. 2.   I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità. L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento. La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo. (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;" 4) nel titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo: «Articolo 37 bis Comunicazioni relative agli aiuti di Stato 1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 16, terzo comma e all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato in conformità all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*2), comunicano alla Commissione i seguenti dati: a) se del caso, l’elenco delle misure di aiuto già autorizzate in virtù degli articoli 87, 88 e 89 del trattato a cui ricorrere per l’attuazione dei programmi, oppure il motivo per cui l’aiuto di Stato in parola è stato esentato dall’obbligo di notifica; b) negli altri casi, gli elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato in base alle regole di concorrenza. 2.   In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri compilano la tabella 1 dell’allegato VIII quater: a) indicando se il sostegno sarà concesso in conformità del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (*3) sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006 (*4) sugli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; oppure b) indicando il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (*5), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure c) indicando il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato. 3.   In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) la tabella 2 dell’allegato VIII quater per ciascuna delle misure di cui agli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le quali è stato concesso un aiuto di Stato; b) la tabella 3 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di cui all’articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007; c) la tabella 4 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di assicurazione del raccolto di cui all’articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; d) la tabella 5 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di investimento di cui all’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   I dati comunicati utilizzando una delle tabelle di cui all’allegato VIII quater devono essere validi per l’intero ciclo di vita del programma, fatte salve eventuali modifiche successive del medesimo. 5.   In deroga all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato modificano il loro futuro programma di sostegno compilando le tabelle corrispondenti dell’allegato VIII ter entro il 15 ottobre 2009. A tali modifiche si applica l’articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. (*2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*3)   GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35." (*4)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5." (*5)   GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.»;" 5) all’articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Se in un dato esercizio finanziario un produttore ha revocato la propria domanda di premio di estirpazione o non ha estirpato la superficie ivi indicata o l’ha estirpata solo in parte, lo Stato membro può decidere di non attribuirgli, in uno degli esercizi finanziari successivi, la priorità prevista dall’articolo 85 vicies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; 6) all’articolo 71 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la percentuale unica di accettazione non si applica negli Stati membri che, in conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno comunicato domande ammissibili per una superficie inferiore a 50 ha»; 7) nell’allegato I è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico; 8) nell’allegato VII è soppressa la riga 1 relativa al regime di pagamento unico; 9) dopo l’allegato VIII ter è inserito l’allegato VIII quater, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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Gestione finanziaria (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/702) — Testo vigente | Portale Normativo