Art. 1

In vigore dal 3 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 1182/2008 è così modificato: 1) il testo dell’ è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento prevede un aiuto all’ammasso privato di burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il burro conferito all’ammasso contrattuale fino al 28 febbraio 2010.»; 2) all’articolo 4, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente: «2.   L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo: a) tra il 1o gennaio e il 15 agosto 2009; o b) tra il 16 agosto 2009 e il 28 febbraio 2010. 3.   Lo svincolo dall’ammasso non può avere luogo prima del: a) 16 agosto 2009 per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a); b) 16 agosto 2010 per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b). 4.   L’ammasso contrattuale termina: a) il giorno che precede quello dello svincolo dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio che segue l’anno di entrata all’ammasso per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera a); b) il giorno che precede quello dello svincolo dall’ammasso per i prodotti conferiti all’ammasso contrattuale nel periodo indicato al paragrafo 2, lettera b). 5.   L’aiuto può essere concesso soltanto se il periodo di ammasso contrattuale dura: a) dai 90 ai 227 giorni, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera a); b) 365 giorni al massimo, per i prodotti immagazzinati nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).»; 3) all’articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, per il burro conferito all’ammasso contrattuale nel corso del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 2), lettera b), del presente regolamento, l’importo dell’anticipo non può superare l’importo dell’aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 168 giorni. 4.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l’intero periodo di svincolo dall’agosto 2009 al febbraio 2010 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso.»
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