Art. 1

In vigore dal 31 lug 2009
Fatto salvo il calendario annuale ordinario previsto dal regolamento (CE) n. 501/2008, per i programmi di informazione e di promozione relativi al latte e ai prodotti lattiero-caseari destinati al mercato interno presentati dalle organizzazioni professionali di settore agli Stati membri entro il 15 ottobre 2009, detto calendario è modificato come segue: a) in deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco provvisorio dei programmi selezionati entro il 31 ottobre; b) in deroga all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione decide, entro il 15 dicembre, quali programmi può cofinanziare.
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