Art. 1

Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma “Frutta nelle scuole”

In vigore dal 31 lug 2009
Nel regolamento (CE) n. 1913/2006 è inserito il seguente articolo 5 bis dopo l’articolo 5: «Articolo 5 bis Importi e pagamenti di aiuti collegati all’attuazione del programma “Frutta nelle scuole” Per gli aiuti concessi per l’offerta di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini di cui all’ del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (*1), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. (*1)   GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38.» "
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