Art. 1
In vigore dal 30 lug 2009
A partire dal 16 ottobre 2009 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino ad un massimo del 70 % dei pagamenti per le domande presentate nel 2009, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i seguenti regimi e pagamenti:
a)
il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure previste dai programmi POSEI di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006;
c)
i pagamenti diretti versati nell’ambito delle misure previste dai programmi per le isole del Mar Egeo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006; nonché
d)
il regime di pagamento unico, l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11, e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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