Art. 1

In vigore dal 30 lug 2009
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 9 del volume I e nell’emendamento 6 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008, fatte salve le appendici dell’allegato 16.»
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