Art. 1
In vigore dal 30 lug 2009
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 9 del volume I e nell’emendamento 6 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008, fatte salve le appendici dell’allegato 16.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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