Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009
In vigore dal 27 lug 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009
Il regolamento (CE) n. 43/2009 è così modificato:
1)
è inserito il seguente capitolo VIII bis:
«CAPITOLO VIII bis
ETICHETTATURA DEL PESCE CONGELATO DOPO LA CATTURA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC DA PARTE DI PESCHERECCI COMUNITARI O DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI
Articolo 39 bis
Etichettatura del pesce congelato
Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione NEAFC e successivamente congelato è identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro, che sono apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura»;
2)
all’articolo 48 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Ogni nave che partecipa alle attività di pesca del krill di cui all’articolo 49 ha a bordo almeno un osservatore scientifico designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, o che soddisfa i requisiti previsti da tale programma, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna»;
3)
all’articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso;
4)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 91 bis
Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale
Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nell’Atlantico orientale, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:
Spagna
63
Francia
44
CE
107
Articolo 91 ter
Limiti di cattura per il tonno rosso nell’Atlantico orientale
1. Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all’articolo 91 bis e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):
Spagna
599,3
Francia
269,3
CE (*1)
868,6
2. Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri incluse fra le navi comunitarie di cui all’articolo 91 bis, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):
Francia
45 (*2)
CE
45
Articolo 91 quater
Numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera artigianale del tonno rosso nel Mediterraneo
Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera tradizionale autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mediterraneo, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:
Spagna
139
Francia
86
Italia
35
Cipro
25
Malta
89
CE
374
Articolo 91 quinquies
Limiti di cattura per il tonno rosso nel Mediterraneo applicabili alla pesca costiera artigianale comunitaria
Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca costiera artigianale comunitaria di pesce fresco effettuata nel Mediterraneo da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano ai sensi dell’articolo 91 quater, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):
Spagna
82,3
Francia
71,8
Italia
63,5
Cipro
2,3
Malta
5,3
CE (*1)
225,2
Articolo 91 sexies
Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento
Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:
Italia
68
CE
68
Articolo 91 septies
Limiti di cattura per la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento
Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alle navi comunitarie che praticano la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento ai sensi dell’articolo 91 sexies e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):
Italia
63,5
CE
63,5
(*1) I limiti di cattura comunitari si basano sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo."
(*2) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.»;"
(*1) I limiti di cattura comunitari si basano sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo."
5)
l’allegato I A è così modificato:
a)
la voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona
:
Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI
(GHL/2A-C46)
Danimarca
4
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
7
Estonia
4
Spagna
4
Francia
69
Irlanda
4
Lituania
4
Polonia
4
Regno Unito
270
CE
720 (6)
TAC
Non pertinente
b)
la voce relativa alla specie Sgombro nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
(MAC/2CX14-)
Germania
19 821
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna
20
Estonia
165
Francia
13 216
Irlanda
66 070
Lettonia
122
Lituania
122
Paesi Bassi
28 905
Polonia
1 396
Regno Unito
181 694
CE
311 531
Norvegia
12 300 (7)
Isole Færøer
4 798 (8)
TAC
511 287 (9)
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
IVa (acque CE) (MAC/*04A-C)
Germania
5 981
Francia
3 988
Irlanda
19 938
Paesi Bassi
8 723
Regno Unito
54 829
CE
93 459 »
c)
la voce relativa alla specie Sugarello nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Sugarello
Trachurus spp.
Zona
:
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
(JAX/578/14)
Danimarca
15 056
TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
12 035
Spagna
16 435
Francia
7 952
Irlanda
39 179
Paesi Bassi
57 415
Portogallo
1 591
Regno Unito
16 276
CE
165 939
Isole Færøer
4 061 (10)
TAC
170 000
6)
l’allegato I B è così modificato:
a)
la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona
:
Acque norvegesi delle zone I e II
(COD/1N2AB.)
Germania
2 425
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Grecia
301
Spagna
2 706
Irlanda
301
Francia
2 226
Portogallo
2 706
Regno Unito
9 410
CE
20 074
TAC
525 000 »
b)
la voce relativa alla specie scorfano nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM V e nelle acque comunitarie delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Scorfano
Sebastes spp.
Zona
:
Acque CE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
(RED/51214.)
Estonia
210
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
4 266
Spagna
749
Francia
398
Irlanda
1
Lettonia
76
Paesi Bassi
2
Polonia
384
Portogallo
896
Regno Unito
10
CE
6 992 (11)
TAC
46
c)
la voce relativa alla specie scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Scorfano
Sebastes spp.
Zona
:
V e XIV (acque della Groenlandia)
(RED/514GRN)
Germania
4 742 (12)
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
24 (12)
Regno Unito
33 (12)
CE
8 000 (12)
(13)
(14)
TAC
Non pertinente
7)
l’appendice 1 dell’allegato II A è modificata come segue:
a)
nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:
«SE
16 609
739 281
55 853
0
0
13 155
22 130
25 339
»
b)
nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:
«SE
286 779
830 400
263 772
0
0
80 781
53 078
110 468
»
c)
nella tabella d), la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
«ES
0
0
0
0
0
13 836
0
1 402 142
»
8)
l’allegato III è così modificato:
a)
ai punti 5 quater, 5 quater. 1, 5 quater. 2 e 5 quater. 3 le parole «nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale» sono sostituite da «nella Manica orientale»;
b)
è inserito il seguente punto 5 sexies:
«5 sexies. Fermi in tempo reale della pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak.
5 sexies. 1.
Ai fini del presente punto:
a)
si considerano novellame:
—
esemplari di merluzzo bianco di dimensioni inferiori a 35 cm,
—
gli esemplari di eglefino di dimensioni inferiori a 30 cm,
—
gli esemplari di merluzzo carbonaro di dimensioni inferiori a 35 cm,
—
gli esemplari di merlano di dimensioni inferiori a 27 cm.
b)
la soglia è pari al 15 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui alla lettera a). Tuttavia, se la quantità di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie, la soglia è pari al 10 %.
5 sexies. 2.
Gli Stati membri individuano le zone nelle quali vi è il rischio di effettuare catture di novellame in quantità superiori alle soglie.
5 sexies. 3.
Nelle zone individuate a norma del punto 5 sexies. 2 gli Stati membri effettuano ispezioni, anche nell’ambito di piani di intervento congiunto, per misurare se la percentuale di novellame sia superiore alla soglia. A tal fine, gli Stati membri:
a)
prelevano e misurano campioni di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano da una cala a norma delle disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato;
b)
documentano ciascun campionamento stilando un resoconto del campionamento come previsto dall’appendice 8 del presente allegato e lo inviano allo Stato costiero.
Gli Stati membri possono invitare altri paesi che effettuano ispezioni nella zona interessata a realizzare campionamenti per loro conto.
5 sexies. 4.
Lo Stato membro costiero interessato pubblica senza indugio sul suo sito web la posizione in cui è stato prelevato il campione di cui al punto 5 sexies.3.a), l’ora in cui è stato effettuato il prelievo e la quantità di novellame espressa in percentuale rispetto al totale, in peso, delle catture di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano. La percentuale è indicata sia per specie, sia sul totale delle quattro specie.
5 sexies. 5.
Quando la percentuale di novellame in un campione di cui al punto 5 sexies. 3, lettera a), supera la soglia, lo Stato membro costiero interessato vieta in quella zona la pesca praticata con attrezzi di pesca diversi dalle reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche “jigger” per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli, nasse e draghe da pettinidi e reti da imbrocco.
La zona di divieto risponde ai seguenti criteri:
—
la zona è delimitata da 4, 5 o 6 punti coordinati,
—
il punto mediano dell’operazione o delle operazioni di pesca i cui campioni sono risultati superiori alla soglia è uguale al punto mediano della zona di divieto,
—
quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalle linee di base soggette alla giurisdizione o alla sovranità dello Stato membro interessato, essa ha una superficie di 50 miglia quadrate,
—
i fermi simultanei nello Skagerrak sono al massimo tre.
5 sexies. 6.
Il divieto di cui al punto 5 sexies. 5:
—
entra in vigore 12 ore dopo la decisione dello Stato membro interessato, e
—
si applica per 21 giorni, al termine dei quali cessa automaticamente di essere applicabile alla mezzanotte (UTC).
5 sexies. 7.
In deroga al punto 5 sexies. 5, quando la percentuale supera leggermente la soglia o la cala, per dimensione complessiva, composizione delle catture o ripartizione delle taglie, non può essere considerata rappresentativa, lo Stato membro costiero, entro 48 ore dal prelievo del campione iniziale, può raccogliere informazioni supplementari anche procedendo a ispezioni di altre cale prima di prendere una decisione a norma del punto 5 sexies. 5.
5 sexies. 8.
Se la zona da chiudere comprende zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di diversi Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro che ha constatato il superamento della soglia informa senza indugio gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi interessati degli esiti degli accertamenti e del divieto stabilito conformemente al punto 5 sexies. 5. Gli Stati membri limitrofi chiudono senza indugio la loro parte della zona.
5 sexies. 9.
Lo Stato membro costiero, senza indugio:
a)
pubblica sul suo sito web i dettagli relativi al divieto stabilito conformemente al punto 5 sexies. 5;
b)
informa nei limiti del possibile le navi che si trovano in prossimità della zona; e
c)
informa per posta elettronica la Commissione ed i centri di controllo della pesca (CCP), di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2244/2003, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (*3) degli altri Stati membri e paesi terzi le cui navi pescano nella zona in questione del divieto stabilito conformemente al punto 5 sexies. 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro CCP informino le navi battenti la loro bandiera interessate dal divieto.
5 sexies. 10.
Lo Stato membro costiero interessato fornisce alla Commissione, su richiesta, i resoconti dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della decisione adottata a norma del punto 5 sexies. 5. Qualora la Commissione ritenga che tale decisione non sia sufficientemente motivata, può chiedere allo Stato membro di revocarla o modificarla con effetto immediato.
(*3)
GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.»
"
c)
alla fine del punto 6.6 è aggiunto il seguente comma:
«La deroga non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
59° 05′ N, 06° 45′ O
59° 30′ N, 06° 00′ O
59° 40′ N, 05° 00′ O
60° 00′ N, 04° 00′ O
59° 30′ N, 04° 00′ O
59° 05′ N, 06° 45′ O.»;
d)
è inserito il seguente punto 9 bis:
«9 bis. Misure speciali per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe
9 bis. 1.
Le misure stabilite al presente punto 9 bis si applicano alla pesca dello scorfano (Sebastes spp.) nelle acque internazionali della zona CIEM V e nelle acque CE delle zone CIEM XII e XIV nella zona delimitata dalle seguenti coordinate (di seguito: “la zona di conservazione dello scorfano”):
Punto n.
Latitudine N
Longitudine O
1
64° 45
28° 30
2
62° 50
25° 45
3
61° 55
26° 45
4
61° 00
26° 30
5
59° 00
30° 00
6
59° 00
34° 00
7
61° 30
34° 00
8
62° 50
36° 00
9
64° 45
28° 30
9 bis. 2.
Oltre ai dati richiesti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo ogni entrata ed uscita dalla zona di conservazione dello scorfano e le catture cumulative detenute a bordo. La registrazione identifica la zona con il codice specifico “RCA”.
9 bis. 3.
I comandanti dei pescherecci che esercitano attività di pesca nella zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente il resoconto delle catture di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. Il resoconto indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione.
9 bis. 4.
Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci comunicano le catture a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione di catture prima di entrare e uscire dalla zona di conservazione dello scorfano.
9bis. 5.
I resoconti di cui ai punti 9 bis. 3 e 9 bis. 4 vengono effettuati a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1085/2000. I resoconti delle catture effettuate nella zona di conservazione dello scorfano recano per la zona pertinente il codice “RCA”.
9 bis. 6.
Fatto salvo l’articolo 39 bis del presente regolamento, l’etichetta o il timbro che identifica lo scorfano catturato nella zona di conservazione reca il codice specifico “RCA”.
9 bis. 7.
Gli acquirenti o i detentori di pesce si accertano che ogni quantitativo di scorfano catturato nella zona di conservazione e sbarcato per la prima volta in un porto comunitario o trasbordato per la prima volta sia pesato al momento dello sbarco o del trasbordo.
9 bis. 8.
È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
9 bis. 9.
Il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, di scorfano catturato nella zona di conservazione è 1,70»;
e)
il punto 15.1 è sostituito dal seguente:
«15.1.
È vietato l’esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
Parte della dorsale di Reykyanes:
—
55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O,
—
55° 05,4804′ N, 35° 58,9784′ O,
—
54° 58,9914′ N, 34° 41,3634′ O,
—
54° 41,1841′ N, 34° 00,0514′ O,
—
54° 00,0′ N, 34° 00,0′ O,
—
53° 54,6406′ N, 34° 49,9842′ O,
—
53° 58,9668′ N, 36° 39,1260′ O,
—
55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O,
Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:
—
59° 45′ N, 33° 30′ O,
—
57° 30′ N, 27° 30′ O,
—
56° 45′ N, 28° 30′ O,
—
59° 15′ N, 34° 30′ O,
—
59° 45′ N, 33° 30′ O,
Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):
—
53° 30′ N, 38° 00′ O,
—
53° 30′ N, 36° 49′ O,
—
55° 04,5327′ N, 36° 49′ O,
—
54° 58,9914′ N, 34° 41,3634′ O,
—
54° 41,1841′ N, 34° 00′ O,
—
53° 30′ N, 34° 00′ O,
—
53° 30′ N, 30° 00′ O,
—
51° 30′N, 28° 00′O,
—
49° 00′ N, 26° 30′ O,
—
49° 00′ N, 30° 30′ O,
—
51° 30′ N, 32° 00′ O,
—
51° 30′N, 38° 00′ O,
—
53° 30′ N, 38° 00′ O,
Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:
—
44° 30′ N, 30° 30′ O,
—
44° 30′N, 27° 00′ O,
—
43° 15′ N, 27° 15′ O,
—
43° 15′ N, 31° 00′ O,
—
44° 30′ N, 30° 30′ O,
Montagne marine di Altair:
—
45° 00′ N, 34° 35′ O,
—
45° 00′ N, 33° 45′ O,
—
44° 25′ N, 33° 45′ O,
—
44° 25′ N, 34° 35′ O,
—
45° 00′ N, 34° 35′ O,
Montagne marine di Antialtair:
—
43° 45′ N, 22° 50′ O,
—
43° 45′ N, 22° 05′ O,
—
43° 25′ N, 22° 05′ O,
—
43° 25′ N, 22° 50′ O,
—
43° 45′ N, 22° 50′ O,
Hatton Bank:
—
59° 26′ N, 14° 30′ O,
—
59° 12′ N, 15° 08′ O,
—
59° 01′ N, 17° 00′ O,
—
58° 50′ N, 17° 38′ O,
—
58° 30′ N, 17° 52′ O,
—
58° 30′ N, 18° 22′ O,
—
58° 03′ N, 18° 22′ O,
—
58° 03′ N, 17° 30′ O,
—
57° 55′ N, 17° 30′ O,
—
57° 45′ N, 19° 15′ O,
—
58° 30′ N, 18° 45′ O,
—
58° 47′ N, 18° 37′ O,
—
59° 05′ N, 17° 32′ W,
—
59° 16′ N, 17° 20′ W,
—
59° 22′ N, 16° 50′ O,
—
59° 21′ N, 15° 40′ O,
North West Rockall:
—
57° 00′ N, 14° 53′ O,
—
57° 37′ N, 14° 42′ O,
—
57° 55′ N, 14° 24′ O,
—
58° 15′ N, 13° 50′ O,
—
57° 57′ N, 13° 09′ O,
—
57° 50′ N, 13° 14′ O,
—
57° 57′ N, 13° 45′ O,
—
57° 49′ N, 14° 06′ O,
—
57° 29′ N, 14° 19′ O,
—
57° 22′ N, 14° 19′ O,
—
57° 00′ N, 14° 34′ O,
—
56° 56′ N, 14° 36′ O,
—
56° 56′ N, 14° 51′ O,
—
57° 00′ N, 14° 53′ O,
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
—
56° 24′ N, 15° 37′ O,
—
56° 21′ N, 14° 58′ O,
—
56° 04′ N, 15° 10′ O,
—
55° 51′ N, 15° 37′ O,
—
56° 10′ N, 15° 52′ O,
—
56° 24′ N, 15° 37′ O,
Logachev Mound:
—
55° 17′ N 16° 10′ O,
—
55° 33′ N 16° 16′ O,
—
55° 50′ N 15° 15′ O,
—
55° 58′ N 15° 05′ O,
—
55° 54′ N 14° 55′ O,
—
55° 45′ N 15° 12′ O,
—
55° 34′ N 15° 07′ O,
—
55° 17′ N 16° 10′ O,
West Rockall Mound:
—
57° 20′ N, 16° 30′ O,
—
57° 05′ N, 15° 58′ O,
—
56° 21′ N, 17° 17′ O,
—
56° 40′ N, 17° 50′ O,
—
57° 20′ N, 16° 30′ O.»;
f)
è inserito il seguente punto 19 bis:
«19 bis. Condizioni applicabili alle navi dei paesi terzi che praticano la pesca dello sgombro in acque CE
Alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare lo sgombro nelle acque CE si applicano le seguenti disposizioni:
a)
Le navi possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi in questione entrano nelle acque CE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:
—
rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione Via,
—
rettangolo CIEM 50 F1 nella divisione Iva,
—
rettangolo CIEM 46 F1 nella divisione IVa.
Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, in entrata nelle acque CE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 131271 9700).
La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione (“port letters and number” — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque CE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e le istruzioni se la nave sia o meno sottoposta a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.
b)
Le navi che entrano nelle acque CE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).
c)
Si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque CE o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.
Le navi lasciano le acque CE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo.
In uscita dalle acque CE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l’ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a).
La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e le istruzioni se la nave sia sottoposta o meno a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque CE.»;
d)
all’allegato III sono aggiunte le seguenti appendici:
«Allegato III — Appendice 7
Metodologia di campionamento
I campioni sono prelevati e misurati a norma delle disposizioni di seguito indicate.
—
I campioni dovrebbero essere prelevati e misurati in stretta cooperazione con il comandante del peschereccio e il suo equipaggio. Questi ultimi dovrebbero essere incoraggiati a partecipare al processo come pure a condividere ogni informazione che possa essere pertinente rispetto alla delimitazione di una zona di divieto.
—
Il totale delle catture della cala è stimato.
—
È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una cala almeno 300 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.
—
La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.
—
Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.
—
Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione dovrebbe essere prelevato all’inizio, a metà e alla fine delle catture.
—
La quantità di novellame è calcolata in percentuale per specie e sul totale delle quattro specie.
—
Il resoconto del campionamento è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione. Il resoconto è quindi trasmesso allo Stato costiero.»
«Allegato III — Appendice 8
Testo di immagine
FERMI IN TEMPO REALE — RESOCONTO DEL CAMPIONAMENTO ALLO STATO COSTIERO
NOVELLAME DI MERLUZZO BIANCO, EGLEFINO, MERLUZZO CARBONARO E MERLANO
Informazioni sull’ispezione/osservazione
Nave di ispezione
Nome dell’ispettore/osservatore
Nome dell’ispettore/osservatore
Data e ora (1) dell’ispezione/osservazione
Posizione (2) dell’ispezione/osservazione
Informazioni sul peschereccio
Nome
Indicativo radio
Numero di registrazione
Stato di bandiera
Tipo di attrezzo
Dimensioni delle maglie (mm)
Informazioni sul peschereccio
(Peschereccio trainante a coppia)
Nome
Indicativo radio
Numero di registrazione
Stato di bandiera
Tipo di attrezzo
Dimensioni delle maglie (mm)
Informazioni sull’operazione di pesca
Inizio
Data e ora (3)
Posizione (2)
Durata dell’operazione di pesca (3)
Punto mediano dell’operazione di pesca (3)
Fine
Data e ora (3)
Posizione (2)
Informazioni relative alle catture in peso
Totale stimato delle catture della cala (in kg)
Dimensione del campione (kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano nella cala)
Merluzzo bianco
Eglefino
Merluzzo carbonaro
Merlano
Totale
Totale
Totale
Totale
Novellame
Novellame
Novellame
Novellame
%
%
%
%
Totale delle quattro specie
Totale del novellame delle quattro specie
Totale delle quattro specie (in %)
Osservazioni e informazioni complementari
Osservazioni formulate dall’ispettore/osservatore durante l’ispezione compreso l’uso non obbligatorio di attrezzi selettivi. Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, per esempio dal comandante. Se pertinente, parere riguardo alla delimitazione di una zona di divieto (minimo 4, massimo 6 punti coordinati).
Firma dell’ispettore
non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione per posta elettronica allo Stato costiero.
(1) gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore).
(2) per esempio 56′24′ N 001′30′ E.
(3) oo mm.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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