Art. 1
In vigore dal 27 lug 2009
1. Il riesame relativo ai nuovi esportatori aperto con il regolamento (CE) n. 1082/2008 è chiuso e il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è istituito di nuovo sulle importazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1082/2008.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è riscosso con effetto dal 6 novembre 2008 sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenteraftalato registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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