Art. 1

In vigore dal 27 lug 2009
Il quarto e quinto comma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 423/2007 sono sostituiti dal testo seguente: «Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere presentati in forma scritta tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.»
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