Art. 1

In vigore dal 23 lug 2009
1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (CE) n. 1139/2008, (CE) n. 1322/2008, (CE) n. 1359/2008 e (CE) n. 43/2009 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.
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