Art. 1
In vigore dal 23 lug 2009
1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (CE) n. 1139/2008, (CE) n. 1322/2008, (CE) n. 1359/2008 e (CE) n. 43/2009 sono aumentati come indicato nell’allegato I o ridotti come indicato nell’allegato II.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:649:oj#art-1