Art. 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 22 lug 2009
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri, per i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.
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