Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 lug 2009
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2005/32/CE, s’intende per:
1)
«circolatore», una pompa centrifuga caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2 500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo;
2)
«circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui albero motore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui motore è immerso nella sostanza pompata;
3)
«circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto;
4)
«prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore;
5)
«circolatore di acqua potabile», un circolatore concepito appositamente per essere utilizzato nel ricircolo dell’acqua potabile come definito nella direttiva 98/83/CE del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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