Art. 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
In vigore dal 22 lug 2009
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.
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