Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 22 lug 2009
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;
b)
ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;
c)
ai motori progettati appositamente per funzionare:
i)
a più di 1 000 metri di altitudine sul livello del mare;
ii)
a temperature dell’aria ambiente superiori a 40 °C;
iii)
a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;
iv)
a temperature ambiente dell’aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell’aria;
v)
a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C;
vi)
in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
in motori autofrenanti,
ad eccezione dei requisiti di informazione di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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