Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 22 lug 2009
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido; b) ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto; c) ai motori progettati appositamente per funzionare: i) a più di 1 000 metri di altitudine sul livello del mare; ii) a temperature dell’aria ambiente superiori a 40 °C; iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C; iv) a temperature ambiente dell’aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell’aria; v) a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C; vi) in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) in motori autofrenanti, ad eccezione dei requisiti di informazione di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:640:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo