Art. 9

Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

In vigore dal 22 lug 2009
Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali 1.   Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione: a) del tipo di agricoltura; b) delle dimensioni dell'azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e c) del sistema di gestione dell'azienda agricola. 2.   Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell'allegato II, punto C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
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