Art. 1
In vigore dal 22 lug 2009
Il regolamento (CE) n. 1145/2008 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente l’87,5 % delle spese ammissibili.
Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.
Una volta soddisfatte le condizioni per il completamento di una misura e svolti i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le cauzioni sono svincolate e gli eventuali pagamenti supplementari non sono subordinati alla costituzione di una cauzione.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati:
a)
entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma quadriennale di ristrutturazione fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;
b)
entro il 30 giugno dell’ottavo anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione della durata di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.
Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.»;
2)
l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento, sito di produzione e beneficiario che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto e che siano state portate a compimento le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), di tale regolamento.»;
b)
è aggiunto il seguente quarto comma:
«Gli Stati membri verificano il rispetto dell’impegno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e).»;
3)
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’impegno scritto di non usare il sito o i siti di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di dieci anni dall’approvazione della domanda di cui alla lettera b).»;
4)
all’articolo 11, paragrafo 2, «100 EUR» è sostituito da «190 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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