Art. 26

Misure antifrode

In vigore dal 13 lug 2009
Misure antifrode 1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all’Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16). 2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (17) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Agenzia. 3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
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