Art. 2

Natura giuridica

In vigore dal 13 lug 2009
Natura giuridica 1.   L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica. 2.   L’Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3.   L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:713:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo