Art. 2
Natura giuridica
In vigore dal 13 lug 2009
Natura giuridica
1. L’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L’Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
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