Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «cattura e stoccaggio del carbonio» la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l’iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente; b) «costi ammissibili» lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002; c) «infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica»: i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali; ii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione; iii) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii); iv) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e v) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione; d) «parte di progetto» ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto; e) «fase di investimento» la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale; f) «energia eolica in mare» l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa; g) «fase di pianificazione» la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.
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