Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«cattura e stoccaggio del carbonio» la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l’iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;
b)
«costi ammissibili» lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;
c)
«infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica»:
i)
tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;
ii)
i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;
iii)
i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);
iv)
i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e
v)
le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;
d)
«parte di progetto» ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;
e)
«fase di investimento» la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;
f)
«energia eolica in mare» l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;
g)
«fase di pianificazione» la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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