Art. 1
In vigore dal 10 lug 2009
All’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le misure prese, in particolare le istruzioni comunicate ai competenti servizi nazionali, per l’applicazione di un sistema di selezione in base ad un’analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato II;».
Storico versioni
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