Art. 1
Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L
In vigore dal 7 lug 2009
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è così modificato:
1)
all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:
«21)
“attività di pesca di fondo”: qualsiasi attività di pesca in cui l’attrezzo si trova o può trovarsi a contatto con il fondale marino nel corso delle normali operazioni di pesca;
22)
“zone esistenti di pesca di fondo”: zone in cui, in base ai dati VMS e/o ad altri dati di georiferimento, sono state praticate attività di pesca di fondo per almeno due anni nel periodo di riferimento compreso tra il 1987 e il 2007;
23)
“nuove zone di pesca di fondo”: qualsiasi zona, diversa dalle zone esistenti di pesca di fondo, in cui sono praticate attività di pesca di fondo.»;
2)
all’articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. I comandanti delle navi comunitarie registrano le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità del paragrafo 3.»;
3)
all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Alle navi che praticano la pesca diretta di specie non specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è consentito catturare specie regolamentate con reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, fermo restando il rispetto degli obblighi inerenti alle catture accessorie di cui all’articolo 4.»;
4)
all’articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tuttavia, le navi comunitarie che pescano al di fuori della zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 7, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato.»;
5)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L
La pesca del gamberello nella divisione 3L è praticata a una profondità superiore a 200 metri.»;
6)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca
1. È vietato esercitare attività di pesca di fondo nelle seguenti zone:
Zona
Coordinata 1
Coordinata 2
Coordinata 3
Coordinata 4
Orphan Knoll
50.00.30 N
45.00.30 O
51.00.30 N
45.00.30 O
51.00.30 N
47.00.30 O
50.00.30 N
47.00.30 O
Corner
Seamounts
35.00.00 N
48.00.00 O
36.00.00 N
48.00.00 O
36.00.00 N
52.00.00 O
35.00.00 N
52.00.00 O
Newfoundland
Seamounts
43.29.00 N
43.20.00 O
44.00.00 N
43.20.00 O
44.00.00 N
46.40.00 O
43.29.00 N
46.40.00 O
New England
Seamounts
35.00.00 N
57.00.00 O
39.00.00 N
57.00.00 O
39.00.00 N
64.00.00 O
35.00.00 N
64.00.00 O
Fogo
Seamount 1
42.31.33 N
53.23.17 O
42.31.33 N
52.33.37 O
41.55.48 N
53.23.17 O
41.55.48 N
52.33.37 O
Fogo
Seamount 2
41.07.22 N
52.27.49 O
41.07.22 N
51.38.10 O
40.31.37 N
52.27.49 O
40.31.37 N
51.38.10 O
2. Nella divisione NAFO 3O la zona definita dalla linea che congiunge le seguenti coordinate (in ordine numerico e ritornando alla coordinata 1) è chiusa a tutte le attività di pesca di fondo:
Coordinata n.
Latitudine
Longitudine
1
42°53′00″N
51°00′00″O
2
42°52′04″N
51°31′44″O
3
43°24′13″N
51°58′12″O
4
43°24′20″N
51°58′18″O
5
43°39′38″N
52°13′10″O
6
43°40′59″N
52°27′52″O
7
43°56′19″N
52°39′48″O
8
44°04′53″N
52°58′12″O
9
44°18′38″N
53°06′00″O
10
44°18′36″N
53°24′07″O
11
44°49′59″N
54v30′00″O
12
44°29′55″N
54°30′00″O
13
43v26′59″N
52°55′59″O
14
42°48′00″N
51°41′06″O
15
42v33′02″N
51v00′00″O»;
7)
è inserito il testo seguente:
«CAPO II bis
PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI MARINI VULNERABILI
Articolo 12 bis
Definizione di ecosistemi marini vulnerabili
Ai fini del presente capo per “ecosistemi marini vulnerabili” si intendono:
a)
ecosistemi marini unici o che ospitano specie rare la cui perdita non potrebbe essere compensata da zone o ecosistemi simili. Essi includono:
i)
habitat che ospitano specie endemiche;
ii)
habitat di specie rare, minacciate o a rischio di estinzione che sono presenti unicamente in zone ben delimitate;
iii)
zone di crescita o zone ben delimitate di alimentazione, fregola o riproduzione;
b)
ecosistemi marini che sono necessari per la sopravvivenza, il funzionamento, la fregola/riproduzione o la ricostituzione degli stock ittici, per particolari stadi vitali (ad esempio fondali di crescita o zone di allevamento), o di specie marine rare, minacciate o a rischio di estinzione;
c)
ecosistemi marini particolarmente soggetti a rischio di degrado causato da attività antropogeniche;
d)
ecosistemi marini caratterizzati da popolazioni o raggruppamenti di specie con una o più delle seguenti caratteristiche:
i)
lento tasso di crescita;
ii)
maturità tardiva;
iii)
reclutamento basso o imprevedibile; o
iv)
longevità;
e)
ecosistemi marini caratterizzati da strutture fisiche complesse prodotte da concentrazioni significative di componenti biotiche e abiotiche. In questi ecosistemi, in genere, i processi ecologici dipendono fortemente da tali sistemi strutturati. Inoltre, tali ecosistemi hanno in molti casi un grado elevato di diversità, che dipende dagli organismi strutturanti.
Articolo 12 ter
Definizione di impatti negativi significativi
Ai fini del presente capo, l’espressione “impatti negativi significativi” designa gli impatti che compromettono la struttura o il funzionamento di un ecosistema in modo da:
a)
pregiudicare la capacità delle popolazioni interessate di riprodursi;
b)
ridurre la produttività naturale a lungo termine degli habitat; o
c)
causare una perdita importante, più che temporanea, in termini di diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di comunità.
Articolo 12 quater
Definizione di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili
Ai fini del presente capo, l’espressione “specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili” designa antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule.
Articolo 12 quinquies
Definizione di rinvenimento di ecosistemi marini vulnerabili
Ai fini del presente capo, l’espressione “rinvenimento di ecosistemi marini vulnerabili” designa la cattura, per ogni singola operazione di pesca, di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili nella misura di oltre 100 kg di coralli vivi e/o 1 000 kg di spugne vive.
Articolo 12 sexies
Valutazione della pesca di fondo
1. Gli Stati membri le cui navi intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione NAFO effettuano nel 2009 una valutazione degli impatti noti e previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Gli Stati membri autorizzano l’esercizio di attività di pesca di fondo solo nei casi in cui la valutazione permette di concludere che tali attività non sono tali da produrre impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.
2. Ai fini della realizzazione della valutazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di incontrare tali ecosistemi.
3. La stima del rischio di impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili realizzata nell’ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 tiene conto, se del caso, delle diverse condizioni prevalenti nelle nuove zone di pesca di fondo e in quelle esistenti.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione di cui al paragrafo 1 quanto prima possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2009. Essi trasmettono contestualmente una descrizione delle misure di mitigazione volte a prevenire impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
Articolo 12 septies
Attività di pesca di fondo in nuove zone di pesca di fondo
1. Tutte le attività di pesca esercitate in nuove zone di pesca di fondo, o esercitate con attrezzi di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione, sono considerate attività di pesca sperimentale e devono essere praticate in conformità del protocollo di pesca sperimentale di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri le cui navi intendono praticare attività di pesca in nuove zone di pesca di fondo, o con attrezzi di fondo che non siano stati utilizzati in precedenza nella zona in questione, elaborano un protocollo di pesca sperimentale sulla base dei moduli dell’allegato XVI.
3. Il protocollo di pesca sperimentale comprende le seguenti informazioni:
a)
un piano di raccolta che specifichi le specie bersaglio, le date e le zone. Si tiene conto di restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo al fine di garantire che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta;
b)
un piano di mitigazione che comprenda misure volte a prevenire impatti negativi significativi su eventuali ecosistemi marini vulnerabili rinvenuti durante la pesca;
c)
un piano di monitoraggio delle catture che comprenda la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate, un controllo satellitare al 100 % e una copertura di osservazione al 100 %. La registrazione e la dichiarazione delle catture devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire una valutazione dell’attività nei casi in cui venga richiesta;
d)
un piano di raccolta dei dati inteso ad agevolare l’identificazione degli ecosistemi marini e delle specie vulnerabili nella zona in cui è praticata l’attività di pesca.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca di fondo sperimentale siano soggette alla procedura di valutazione prevista all’articolo 12 sexies.
5. Gli Stati membri presentano alla Commissione, per trasmissione al segretariato della NAFO, il protocollo di pesca sperimentale di cui al paragrafo 2 e la valutazione di cui all’articolo 12 sexies, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca sperimentale non siano autorizzate prima della ricezione delle suddette informazioni da parte del segretariato della NAFO.
Articolo 12 octies
Rinvenimento inaspettato di ecosistemi marini vulnerabili in zone esistenti di pesca di fondo
1. Se, nel corso di operazioni di pesca, una nave operante in zone esistenti di pesca di fondo rinviene indicatori di ecosistemi marini vulnerabili, il comandante procede alla quantificazione delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili catturate.
2. Se la quantità di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili catturate in un’operazione di pesca, quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro, supera la soglia definita all’articolo 12 quinquies, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Il comandante della nave comunica il rinvenimento allo Stato membro di bandiera, che ne informa senza indugio il segretario esecutivo per il tramite della Commissione. La Commissione allerta immediatamente gli altri Stati membri le cui navi operano nella zona. Gli Stati membri interessati allertano immediatamente tutti i pescherecci battenti la loro bandiera presenti nella zona.
4. Il comandante della nave sospende l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui è meno probabile rinvenire ulteriori ecosistemi vulnerabili. Il comandante sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.
Articolo 12 nonies
Rinvenimento inaspettato di ecosistemi marini vulnerabili in nuove zone di pesca di fondo
1. Se, nel corso di operazioni di pesca, una nave operante in nuove zone di pesca di fondo rinviene indicatori di ecosistemi marini vulnerabili, il comandante procede alla quantificazione delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili. Gli osservatori designati procedono all’identificazione di coralli, spugne ed altri organismi al livello tassonomico più basso possibile.
2. Se la quantità di tali specie per ogni operazione di pesca, quale la cala di una rete da traino o la posa di una rete da imbrocco o di un palangaro, supera la soglia definita all’articolo 12 quinquies, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il comandante della nave comunica il rinvenimento allo Stato membro di bandiera, che ne informa senza indugio il segretario esecutivo per il tramite della Commissione. La Commissione allerta immediatamente gli altri Stati membri le cui navi operano nella zona. Gli Stati membri interessati allertano immediatamente tutti i pescherecci battenti la loro bandiera presenti nella zona.
4. Una chiusura temporanea è applicata entro un raggio di due miglia dalla posizione del rinvenimento notificata da una nave battente bandiera di una parte contraente della NAFO. La posizione segnalata è quella indicata dalla nave: si tratta della posizione finale della retata/cala o di un’altra posizione che, sulla base degli elementi disponibili, risulti quanto più vicina possibile al punto esatto del rinvenimento. La chiusura temporanea si applica fino al momento in cui il segretariato della NAFO comunica che la zona può essere riaperta.
5. La nave sospende l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione finale della retata/cala nella direzione in cui è meno probabile rinvenire ecosistemi vulnerabili. Il comandante sceglie la direzione a suo giudizio più appropriata dopo aver vagliato tutte le informazioni disponibili.»;
8)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, sono etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto, di cui all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (*1), e, nel caso dei gamberelli, la data di cattura, siano identificabili mediante, rispettivamente, il codice alpha-3 di cui all’allegato I di tale regolamento e i codici dei tipi di prodotti di cui all’allegato XIV, b), del presente regolamento.
(*1)
GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»;"
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La marcatura di tutti i gamberelli catturati nelle divisioni 3L e 3M e di tutti gli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.»;
9)
all’articolo 47 è aggiunta la seguente lettera:
«g)
forniscono agli ispettori, su richiesta, le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4.»;
10)
il capo V è sostituito dal seguente:
«CAPO V
CONTROLLO, DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO, DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE
Articolo 62
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica agli sbarchi o trasbordi, effettuati nei porti degli Stati membri da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente della NAFO, di pesci catturati nella zona di regolamentazione NAFO o di prodotti ittici ottenuti da tali pesci che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
2. Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1005/2008.
Articolo 63
Porti designati
Gli Stati membri designano i porti ai quali i pescherecci sono autorizzati ad accedere ai fini dello sbarco o del trasbordo. Gli Stati membri notificano l’elenco dei porti designati alla Commissione, che lo trasmette al segretariato della NAFO. Eventuali modifiche successive dell’elenco sono notificate al segretariato della NAFO almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
Articolo 63 bis
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto per il ricevimento delle notifiche in conformità dell’articolo 63 ter e per il ricevimento della conferma e il rilascio delle autorizzazioni in conformità dell’articolo 63 quater.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le coordinate di contatto delle rispettive autorità competenti. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della NAFO.
Articolo 63 ter
Notifica preventiva di entrata in porto
1. In deroga all’articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante dei pescherecci di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del presente regolamento che intende entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o il suo rappresentante, comunica la loro intenzione all’autorità competente dello Stato membro di approdo di cui all’articolo 63 bis del presente regolamento almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora di arrivo prevista.
2. Tuttavia uno Stato membro può disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, della distanza tra le zone di pesca e il proprio porto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, tale termine di notifica preventiva. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della NAFO.
3. La notifica preventiva è corredata dei seguenti moduli, debitamente compilati nella parte A:
a)
modulo PSC 1, di cui all’allegato XV A, se la nave intende sbarcare o trasbordare le proprie catture;
b)
modulo PSC 2, di cui all’allegato XV B, se la nave intende sbarcare o trasbordare catture ricevute nell’ambito di un trasbordo. Per ogni nave cedente va utilizzato un modulo distinto;
c)
moduli PSC 1 e PSC 2, se la nave intende sbarcare o trasbordare sia catture proprie che catture ricevute nell’ambito di un trasbordo.
4. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva comunicando la loro intenzione in questo senso, almeno 24 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, alle autorità competenti del porto che intendono utilizzare. Tuttavia lo Stato membro di approdo può disporre un altro termine di notifica. La notifica è corredata di una copia del modulo originale PSC 1 o PSC 2 recante la dicitura “ANNULLATO” apposta in diagonale.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di notifica preventiva di cui ai paragrafi 3 e 4 alla parte contraente di cui batte bandiera il peschereccio che intende effettuare uno sbarco o trasbordo e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, alla parte contraente di cui battono bandiera le navi cedenti.
6. Copia del modulo è inoltre inviata alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.
Articolo 63 quater
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo
1. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è rilasciata solo se lo Stato di bandiera ha confermato, inviando copia del modulo PSC 1 e/o del modulo PSC 2, trasmessa ai sensi dell’articolo 63 ter, paragrafo 5, con la parte B debitamente compilata, che:
a)
il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;
b)
i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente dichiarati per specie e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
c)
il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell’autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; e
d)
la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1. In questo caso il pesce è mantenuto in deposito sotto il controllo dell’autorità competente. Il pesce può essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento e la verifica, da parte delle autorità competenti, della conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancato ricevimento della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, l’autorità competente dello Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
3. L’autorità competente dello Stato membro di approdo notifica senza indugio al comandante la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo, inviando una copia del modulo PSC 1 e/o del modulo PSC 2 con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette al segretariato della NAFO.
Articolo 63 quinquies
Ispezioni
1. Salvo diversamente disposto da un piano di ricostituzione, lo Stato membro di approdo effettua ispezioni su almeno il 15 % di tutti gli sbarchi e i trasbordi realizzati per ogni anno di dichiarazione.
2. Le ispezioni sono effettuate da ispettori nazionali autorizzati che, prima di procedere all’ispezione, presentano le loro credenziali al comandante della nave.
3. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo ai sensi del presente capo.
4. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo effettuate nel porto in questione e gli ispettori nazionali devono realizzare almeno i seguenti controlli:
a)
raffronto tra i quantitativi di ogni specie sbarcati o trasbordati:
i)
i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo;
ii)
le dichiarazioni di cattura e di attività; e
iii)
tutte le informazioni sulle catture riportate nella notifica preventiva (PSC 1 o PSC 2);
b)
verifica e registrazione dei quantitativi di ogni specie rimasti a bordo dopo il completamento delle operazioni di sbarco o trasbordo;
c)
verifica di tutte le informazioni provenienti da ispezioni effettuate in mare;
d)
verifica di tutte le reti presenti a bordo e registrazione della misura delle dimensioni di maglia;
e)
verifica della conformità delle catture alle disposizioni in materia di taglia minima.
5. Gli ispettori nazionali si impegnano a non ostacolare indebitamente l’attività del peschereccio e a garantire che quest’ultimo subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia inutilmente compromessa la qualità del pesce.
6. Il comandante di un peschereccio:
a)
collabora e offre assistenza durante l’ispezione del peschereccio, eseguita secondo le presenti procedure, e non ostacola o intimidisce gli ispettori dello Stato di approdo nell’esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato;
b)
consente l’accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture, alle reti e agli altri attrezzi o attrezzature e fornisce qualsiasi informazione utile richiesta dagli ispettori dello Stato di approdo, comprese copie dei pertinenti documenti.
Articolo 63 sexies
Infrazioni gravi
1. Sono considerate gravi le seguenti infrazioni:
a)
il rifiuto di consentire a un ispettore di svolgere le proprie funzioni;
b)
lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato;
c)
il mancato rispetto delle disposizioni relative alla notifica preventiva di arrivo;
d)
lo sbarco o il trasbordo senza autorizzazione dello Stato membro di approdo.
2. Ogni Stato membro di approdo adotta misure di esecuzione nei confronti di un peschereccio qualora venga accertato, in conformità della legislazione nazionale, che tale peschereccio ha commesso un’infrazione grave di cui al paragrafo 1. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale:
a)
ammende;
b)
il sequestro di attrezzi e catture illegali;
c)
il sequestro della nave.
Articolo 63 septies
Rapporti di ispezione
1. Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto di ispezione in porto redatto compilando il modulo all’allegato XII.
2. Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante e deve essere firmato dall’ispettore e dal comandante al termine dell’ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.
3. Una copia di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e allo Stato di bandiera della nave cedente qualora siano state effettuate operazioni di trasbordo. Una copia è inoltre inviata senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette al segretariato della NAFO. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.»;
11)
l’articolo 68 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 68
Entrata in porto
1. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri provvedono affinché i comandanti delle navi di parti non contraenti possano fare scalo unicamente in un porto designato in conformità dell’articolo 63. L’intenzione di fare scalo in un porto designato è notificata dal comandante all’autorità competente dello Stato membro di approdo in conformità dell’articolo 63 ter. Lo Stato membro di approdo comunica immediatamente tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 63 ter e 63 quater si applicano per analogia. Lo Stato membro di approdo vieta l’accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di cui al paragrafo 1 e per le quali non sia stata fornita la conferma di cui all’articolo 63 quater, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo comunica tale decisione al comandante della nave interessata.»;
12)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 68 bis
Ispezioni in porto
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in uno dei loro porti sia ispezionata dalle loro autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi prima del completamento dell’ispezione. Le ispezioni riguardano i documenti della nave, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto connesso alle attività della nave nella zona di regolamentazione NAFO.
2. Se, al termine dell’ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o dei gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell’allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione.
3. Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che:
a)
le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o
b)
le specie presenti a bordo e figuranti nell’allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
4. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo comunica tale decisione al comandante della nave interessata.
5. Ogni ispezione deve essere documentata compilando almeno il rapporto di ispezione in porto di cui all’allegato XII.
6. Le informazioni relative ai risultati di tutte le ispezioni effettuate su navi di parti non contraenti nei porti degli Stati membri e agli eventuali provvedimenti conseguentemente adottati sono immediatamente comunicate allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, che le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.»;
13)
nell’allegato V il punto 3 è soppresso;
14)
nell’allegato XII la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
15)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XV;
16)
il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI.
Storico versioni
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