Art. 1
In vigore dal 6 lug 2009
L'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è così modificato:
1.
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.»
2.
Il secondo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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