Art. 1
In vigore dal 2 lug 2009
Per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10 , di cui all’articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ammonta a:
a)
127 547 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato XIX del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad eccezione dell’India;
b)
10 000 tonnellate espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:579:oj#art-1