Art. 3
In vigore dal 29 giu 2009
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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