Art. 1

In vigore dal 26 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 874/2004 è modificato come segue. 1) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il primo, secondo e terzo comma diventano i paragrafi 1, 2 e 3; b) il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «4.   Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro rende nota sul proprio sito web la possibilità di registrare nomi di dominio contenenti tali caratteri nel dominio di primo livello .eu. La comunicazione contiene l’elenco dei caratteri in questione e fissa la data a partire dalla quale è possibile registrare nomi di dominio .eu utilizzando tali caratteri. La comunicazione viene effettuata almeno tre mesi prima di tale data. 5.   Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano l’uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.»; 2) l’articolo 9 è modificato come segue: a) il primo e il secondo comma diventano i paragrafi 1 e 2. b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro lo notifica alla Commissione. La suddetta notifica viene effettuata al massimo un mese prima del giorno della comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, e indica la data di tale comunicazione. Al più tardi dieci giorni prima della data indicata nella comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, la Commissione chiede al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello .eu ogni nome di dominio contenente uno o più dei caratteri in questione che essa intende riservare all’uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari.»; 3) All’articolo 11, quarto comma, il riferimento all’«articolo 6, terzo comma» è sostituito da un riferimento all’«articolo 6, paragrafo 3». 4) [Questa modifica non riguarda la versione italiana.] 5) L’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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