Art. 1
In vigore dal 25 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1bis
Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento, il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella “Casella n. 41: Unità supplementari” di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato I del presente regolamento.»;
2)
l’allegato I è modificato come segue:
a)
sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
b)
con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:563:oj#art-1