Art. 1
In vigore dal 24 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
L’organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell’osservanza delle disposizioni dell’.»;
2)
all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l’organismo di intervento versa all’aggiudicatario il prezzo indicato all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell’osservanza dell’, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:549:oj#art-1