Art. 1

In vigore dal 24 giu 2009
All’ del regolamento (CE) n. 760/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano il rilascio di autorizzazioni all’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi allorché: a) viene fissato un aiuto a norma dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007; e b) tale impiego è considerato necessario alla fabbricazione di formaggi come prevede l’articolo 119 di detto regolamento. Tali autorizzazioni sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell’articolo 3 del presente regolamento.»
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