Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 18 giu 2009
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2009. Tuttavia, l’, paragrafo 3, e l’ si applicano a decorrere dal 7 agosto 2009 e il punto 1), lettera a), i), il punto 1), lettera b), i), il punto 2), lettera a), il punto 3), lettera a), i), il punto 3), lettera b), i), il punto 3), lettera c), i), il punto 3), lettera d), i) e il punto 3), lettera e), i) dell’allegato II si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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