Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 giu 2009
Disposizioni transitorie Il presente regolamento si applica a tutte le domande di assistenza del FEG pervenute a partire dal 1o maggio 2009. Per quanto riguarda le domande pervenute prima di tale data, continuano ad applicarsi, per l’intera durata dell’assistenza del FEG, le norme in vigore alla data della domanda.
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