Art. 1
In vigore dal 18 giu 2009
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:
1)
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 bis
Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, per la stagione estiva di traffico 2010, delle serie di bande orarie che erano state loro assegnate all’inizio della stagione estiva di traffico 2009 in conformità del presente regolamento.»;
2)
l’articolo 10 ter è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:545:oj#art-1