Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007
In vigore dal 18 giu 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007
Il regolamento (CE) n. 717/2007 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.
Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno della Comunità e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso tra operatori di rete che, ove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli e all’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli , i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli articoli 4 bis e 4 ter e dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 6 maggio 2009 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6 bis, paragrafo 4, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori. Gli stessi tassi di cambio di riferimento si applicano per rivedere annualmente il valore delle tariffe di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafo 3, laddove dette tariffe siano espresse in valute diverse dall'euro.»;
3)
l’, paragrafo 2, è così modificato:
a)
le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
“fornitore del paese d'origine”, un’impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;
c)
“rete d'origine”, una rete pubblica di comunicazioni mobili pubbliche terrestri situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d’origine per la fornitura di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri ad un cliente in roaming;
d)
“roaming intracomunitario”, l’utilizzo di un telefono mobile o di un’altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete d’origine di tale cliente in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
e)
“chiamata in roaming regolamentata”, una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità e destinata a una rete ospitante;
f)
“cliente in roaming”, il cliente di un fornitore di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d’origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un’altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
g)
“rete ospitante”, la rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con l’operatore della rete d'origine;»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«h)
“eurotariffa SMS”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 4 ter che un operatore del paese d’origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati in conformità del predetto articolo;
i)
“SMS”, un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
j)
“SMS in roaming regolamentato”, un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete di comunicazioni pubbliche all’interno della comunità e destinato a una rete ospitante;
k)
“servizio di dati in roaming regolamentato”, un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un’altra apparecchiatura mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS.»;
4)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media all’ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all’ingrosso scende a 0,28 EUR e 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009 e scende ulteriormente a 0,22 EUR e 0,18 EUR rispettivamente il 1o luglio 2010 e il 1o luglio 2011.»;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2009 la tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.»;
5)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,49 EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce ulteriormente a 0,39 EUR e 0,35 EUR per le chiamate in uscita e a 0,15 EUR e 0,11 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 1o luglio 2010 e il 1o luglio 2011.
Con effetto dal 1o luglio 2010 il fornitore del paese di origine non addebita ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi.
A decorrere dal 1o luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica l’eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d’origine impone ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo.
In deroga al terzo comma, il fornitore del paese d’origine può applicare alle chiamate in uscita soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente in roaming che desidera passare ad un’eurotariffa abbia sottoscritto l’abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d’origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.»;
6)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
1. A decorrere dal 1o luglio 2009 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l’importo di 0,04 EUR per SMS.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d’origine durante il periodo in questione.
4. L’operatore di una rete ospitante non applica all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.
Articolo 4 ter
Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati
1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal 1o luglio 2009 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa SMS che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,11 EUR.
3. Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.
4. Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
5. Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.
6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un’eurotariffa.
7. Non oltre il 30 giugno 2009, il fornitore del paese d’origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1o luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa SMS, o di rinunciarvi, ai sensi del paragrafo 6.
Articolo 4 quater
Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati
Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.»;
7)
l’articolo 5 è soppresso;
8)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati
1. Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:
a)
effettuare chiamate all’interno del paese visitato e da quest’ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d’origine e per riceverne, nonché
b)
inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.
Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.
Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.
Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe.
2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nella Comunità, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, sulla rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l’invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.
3. Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa e l’eurotariffa SMS. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.
Il fornitore del paese d’origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa e dell’eurotariffa SMS. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all’eurotariffa ed entro il 30 giugno 2009 le condizioni relative all’eurotariffa SMS. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming regolamentati
1. Il fornitore del paese d’origine provvede affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.
2. Al più tardi dal 1o luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.
Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d’origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d’origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.
3. Entro il 1o marzo 2010 ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario.
A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) si avvicina ma non supera l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
In alternativa, il fornitore del paese di origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite standard di consumo) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
Inoltre, il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in roaming altri limiti con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori.
Entro il 1o luglio 2010 il limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.
Ciascun fornitore del paese d’origine provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l’invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d’origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente in roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d’origine cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.
A decorrere dal 1o novembre 2010, se un cliente in roaming chiede di optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento.
4. A decorrere dal 1o luglio 2009:
a)
la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l’importo di 1,00 EUR il 1o luglio 2009, di 0,80 EUR il 1o luglio 2010 e di 0,50 EUR il 1o luglio 2011 per megabyte di dati trasmessi. L’applicazione di questo limite di garanzia non deve comportare distorsioni o restrizioni della concorrenza nel mercato all’ingrosso di dati in roaming, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva quadro;
b)
tale tariffa media all’ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento;
c)
la tariffa media all’ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte.»;
10)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli , in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.»;
11)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte all’, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e agli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis e 7, dal regolamento (CE) n. 544/2009 (*1), non oltre il 30 marzo 2010, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
(*1)
GU L 167, 29 giugno 2009, pag. 12.»;"
12)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Verifica
1. La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:
—
l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati e il corrispondente andamento dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, la qualità e la velocità dei servizi in questione;
—
la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa al roaming (voce, SMS e dati), segnatamente alla luce gli sviluppi tecnologici;
—
la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi di roaming o di altre riduzioni tariffarie per la fornitura di servizi di roaming, nonché la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata;
—
il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori.
La Commissione valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e, in tale contesto, tiene conto di un’analisi effettuata autonomamente da un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una siffatta valutazione.
2. Inoltre, entro il 30 giugno 2010, la Commissione prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nella Comunità, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1.»;
13)
all’articolo 12, i termini «non oltre il 30 agosto 2007» sono soppressi;
14)
all’articolo 13, la data «2010» è sostituita da «2012».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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